Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.742.140.25 Übereinkommen vom 19. Februar 1906 zwischen der Verwaltung der Italienischen Staatsbahnen und der Verwaltung der Schweizerischen Bundesbahnen betreffend den Betrieb des internationalen Bahnhofes Domodossola und den Austausch des Rollmaterials

0.742.140.25 Convenzione del 19 febbraio 1906 fra l'Amministrazione delle Ferrovie italiane dello Stato e l'Amministrazione delle Strade ferrate federali svizzere per l'esercizio della stazione internazionale di Domodossola e per lo scambio del materiale rotabile

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Art. 19 Zusammensetzung der Züge

Die Zusammensetzung der Züge in der Richtung nach Italien erfolgt nach Massgabe der bei den FS bestehenden Reglemente und Vorschriften; diejenige der Züge der Strecke Domodossola‑Iselle und weiter nach Massgabe der bei den SBB bestehenden Reglemente und Vorschriften.

Für die internationalen Züge gelten die zwischen den beiden Verwaltungen getroffenen Vereinbarungen.

Für den Zugsdienst auf der Strecke Domodossola‑Iselle und weiter hat der Bahnhofvorstand in Domodossola die von den SBB, sei es schriftlich, sei es durch die Beamten der letztern Verwaltung, ihm zugekommenen Befehle zu befolgen. Derselbe wird seinerseits den SBB oder deren Beamten die von ihm diesfalls verlangten Aufschlüsse erteilen.

Art. 19 Composizione di convogli

I convogli in direzione dell’Italia saranno composti secondo i regolamenti e le istruzioni delle Ferrovie italiane dello Stato; quelli per il tronco Domodossola–Iselle ed oltre, secondo i regolamenti e le istruzioni delle Ferrovie federali svizzere.

Per i treni internazionali si osserveranno gli accordi che potranno intervenire fra le due Amministrazioni.

Per il servizio dei convogli sul tratto Domodossola–Iselle ed oltre, il capo della stazione internazionale di Domodossola si conformerà quindi, per quanto lo riguarda, agli ordini che gli sian dati dalle Ferrovie federali svizzere, sia per iscritto, sia per mezzo dei loro funzionari, e fornirà a sua volta, sia alle ferrovie medesime che ai detti funzionari, le informazioni che avessero a chiedergli in proposito.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.