Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.742.140.14 Abkommen vom 11. Mai 1982 zwischen der schweizerischen Eidgenossenschaft und der Italienischen Republik über die Finanzierung des Baues des zweiten Monte-Olimpino-Tunnels zwischen Chiasso und Albate-Camerlata

0.742.140.14 Accordo dell'11 maggio 1982 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana riguardante il finanziamento della costruzione della seconda galleria del Monte Olimpino tra Chiasso e Albate- Camerlata

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Art. 6

Die beiden Regierungen verpflichten sich, den Eisenbahnverkehr zwischen der Schweiz und Italien und im Transit durch die Schweiz über die Bahnhöfe Chiasso, Luino und Domodossola mit allen geeigneten Mitteln zu fördern.

Diese Grenzübergänge dürfen von den beiden Ländern in keinem Fall ungünstiger behandelt werden als ihre übrigen Grenzübergänge. Die beiden Regierungen verpflichten sich des weiteren, diskriminierende Massnahmen zu unterlassen und geeignete Vorkehren zu treffen, welche die Kontrollformalitäten und die administrative Behandlung an der Grenze erleichtern.

Art. 6

Entrambi i Governi si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti atti a sviluppare il traffico ferroviario tra i rispettivi Paesi nonché quello di transito per la Svizzera che interessa le stazioni di Chiasso, Luino e Domodossola.

Tali stazioni di confine non saranno comunque sottoposte a condizioni di esercizio meno favorevoli rispetto a quelle previste da ciascuno dei due Paesi per le altre stazioni di confine. 1 due Governi si impegnano altresì ad astenersi da provvedimenti discriminatori e ad adottare opportuni provvedimenti intesi ad agevolare le formalità di controllo e le operazioni amministrative per l’attraversamento della frontiera.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.