Der italienische Staat garantiert gemäss vorerwähntem Gesetz Nr. 17 vom 12. Februar 1981, durch Vermittlung der FS, die Rückzahlung und die Verzinsung des in Artikel 4 erwähnten Darlehens.
Il Governo italiano, ai sensi della summenzionata legge 12 febbraio 1981 n. 17 garantisce, per il tramite delle FS, il rimborso del capitale e degli interessi relativi al prestito di cui all’articolo 4.
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