Internationales Recht 0.6 Finanzen 0.63 Zollwesen
Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane

0.632.20 Abkommen vom 15. April 1994 zur Errichtung der Welthandelsorganisation (mit Anhängen)

0.632.20 Accordo del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (con allegati)

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lvlu28/lvlu1/Art. 5 Gute Dienste, Schlichtung und Vermittlung

1.  Gute Dienste, Schlichtung und Vermittlung sind Verfahren, die freiwillig eingeleitet werden, wenn die Streitparteien dies vereinbaren.

2.  Vorgänge, in denen gute Dienste, Schlichtung und Vermittlung zum Tragen kommen, und insbesondere Standpunkte, die von den Streitparteien während dieser Vorgänge vertreten werden, sind vertraulich und lassen die Rechte jeder Partei in allen weiteren Vorgängen im Rahmen dieser Verfahren unberührt.

3.  Jede Streitpartei kann jederzeit um gute Dienste, Schlichtung und Vermittlung ersuchen. Diese können jederzeit aufgenommen und abgeschlossen werden. Nach Abschluss der entsprechenden Verfahren kann die beschwerdeführende Partei die Einsetzung einer Sondergruppe beantragen.

4.  Werden gute Dienste, Schlichtung und Vermittlung innerhalb von 60 Tagen nach Eingang eines Konsultationsersuchens aufgenommen, so muss die beschwerdeführende Partei eine Frist von 60 Tagen vom Eingang des Konsultationsersuchens an einräumen, bevor sie die Einsetzung einer Sondergruppe beantragt. Die beschwerdeführende Partei kann die Einsetzung einer Sondergruppe vor Ablauf der 60tägigen Frist beantragen, wenn beide Streitparteien der Auffassung sind, dass durch gute Dienste, Schlichtung oder Vermittlung der Streit nicht beigelegt werden konnte.

5.  Gute Dienste, Schlichtung oder Vermittlung können auch nach Einleitung des Verfahrens der Sondergruppe weitergeführt werden, wenn die Streitparteien dies vereinbaren.

6.  Der Generaldirektor kann von Amts wegen gute Dienste, Schlichtung oder Vermittlung anbieten mit dem Ziel, die Mitglieder bei der Streitbelegung zu unterstützen.

annex3/lvlu1/Art. 5 Buoni uffici, conciliazione e mediazione

1.  I procedimenti di buoni uffici, di conciliazione e di mediazione sono procedure avviate spontaneamente qualora le Parti in causa convengano di farlo.

2.  I procedimenti di buoni uffici, di conciliazione e di mediazione e in particolare le posizioni assunte dalle Parti della controversia nel corso di tali procedimenti, hanno carattere riservato e lasciano impregiudicati i diritti dell’una e dell’altra Parte nelle ulteriori azioni avviate ai sensi delle presenti procedure. 

3.  I procedimenti di buoni uffici, di conciliazione o di mediazione possono essere richiesti in qualsiasi momento da qualunque Parte di una controversia. Essi possono iniziare in qualsiasi momento e concludersi in qualsiasi momento. Una volta conclusi i procedimenti di buoni uffici, di conciliazione o di mediazione, una Parte che ha sporto reclamo può procedere a richiedere la costituzione di un panel.

4.  Quando si avviano procedimenti di buoni uffici, di conciliazione o di mediazione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento di una richiesta di consultazioni, la Parte che ha sporto reclamo deve lasciar trascorrere un periodo di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di consultazioni prima di richiedere la costituzione di un panel. Se le Parti di una controversia ritengono di comune accordo che il procedimento di buoni uffici, di conciliazione o di mediazione non ha permesso di risolvere la controversia, la Parte che ha sporto reclamo può chiedere la costituzione di un panel entro il periodo di sessanta giorni.

5.  Previo accordo in tal senso tra le Parti di una controversia, i procedimenti di buoni uffici, di conciliazione o di mediazione possono continuare mentre procedono i lavori del panel.

6.  Il Direttore generale, operando d’ufficio, può offrire i suoi buoni uffici o svolgere opera di conciliazione o di mediazione per assistere i Membri nel risolvere una controversia.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.