Internationales Recht 0.6 Finanzen 0.63 Zollwesen
Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane

0.632.20 Abkommen vom 15. April 1994 zur Errichtung der Welthandelsorganisation (mit Anhängen)

0.632.20 Accordo del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (con allegati)

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lvlu27/lvlu1/lvlu1/pArt. II/sec5/Art. 29 Bedingungen für Patentanmelder

1.  Die Mitglieder verlangen vom Anmelder eines Patents, die Erfindung so deutlich und vollständig zu offenbaren, dass eine Fachperson sie ausführen kann, und sie können vom Anmelder verlangen, die nach Wissen des Erfinders am Tag der Anmeldung oder, wenn Priorität in Anspruch genommen wird, am Prioritätstag der Anmeldung beste Art der Ausführung der Erfindung anzugeben.

2.  Die Mitglieder können vom Anmelder eines Patents verlangen, Angaben über entsprechende von ihm angemeldete oder erteilte Auslandpatente zu machen.

lvlu28/lvlu1/lvlu1/pArt. II/sec5/Art. 29 Condizioni relative ai richiedenti

1.  I Membri possono disporre che il richiedente di un brevetto descriva l’invenzione in un modo sufficientemente chiaro e completo perché una persona esperta del ramo possa attuarla e possono altresì prescrivere che il richiedente indichi il miglior modo di attuare l’invenzione noto all’inventore alla data di presentazione o, qualora si rivendichi la priorità, alla data di priorità della domanda.

2.  I Membri possono disporre che il richiedente di un brevetto fornisca informazioni circa le corrispondenti domande da lui presentate all’estero e i corrispondenti brevetti conseguiti all’estero.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.