Internationales Recht 0.6 Finanzen 0.63 Zollwesen
Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane

0.631.256.916.31 Schweizerisch-österreichisches Abkommen vom 30. April 1947 über den Grenzverkehr

0.631.256.916.31 Convenzione del 30 aprile 1947 tra la Svizzera e l'Austria relativa al traffico di confine

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Art. 12 Gesundheits‑ und veterinärpolizeiliche Bestimmungen, Staatsmonopole


(1)  Durch die Bestimmungen dieses Abkommens werden die beiderseitigen gesundheits‑ und veterinärpolizeilichen Bestimmungen sowie die beiderseitigen Vorschriften zum Schutze der Pflanzen gegen Schädlinge und Ausrottung nicht berührt. Das gleiche gilt für die beiderseitigen Bestimmungen betreffend die Erzeugnisse, welche die Staatsmonopole eines der vertragschliessenden Teile bilden oder zur Erzeugung solcher Waren bestimmt sind.

(2)  Um den gegenseitigen Grenzverkehr nach Möglichkeit zu erleichtern, haben die hohen vertragschliessenden Teile zu diesem Artikel das als Anlage5 beigefügte Tierseuchenübereinkommen vereinbart.

5 Dieses Übereinkommen findet sich unter SR 0.916.443.916.31.

Art. 12 Disposizioni d’ordine sanitario e di polizia veterinaria; Monopoli di Stato


(1)  La presente Convenzione non modifica le misure di polizia sanitaria e veterinaria prese da ambedue le Parti e neppure le prescrizioni dell’uno e dell’altro Stato relative alla protezione delle piante contro i parassiti nocivi e contro la distruzione. Lo stesso dicasi delle disposizioni prese da una parte e dall’altra relativamente ai prodotti che sono oggetto d’un monopolio di Stato in uno dei Paesi contraenti o che sono destinati alla produzione di merci monopolizzate.

(2)  Per facilitare nella misura del possibile il traffico reciproco di confine, le due Parti contraenti hanno concluso la Convenzione sulla polizia delle epizoozie6 allegata a quest’articolo.

6 Questa Conv. è pubblicata sotto il n. 0.916.443.916.31 della presente Raccolta.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.