Internationales Recht 0.6 Finanzen 0.63 Zollwesen
Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane

0.631.121.1 Internationales Abkommen vom 3. November 1923 zur Vereinfachung der Zollförmlichkeiten (mit Prot.)

0.631.121.1 Convenzione internazionale del 3 novembre 1923 per la semplificazione delle formalità doganali (con Protocollo)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

lvlu1/lvlE/Art. 26

Dieses Abkommen tritt erst nach Ratifikation durch fünf Mächte in Kraft. Der Tag seines Inkrafttretens ist der neunzigste Tag nach Eingang der fünften Ratifikation beim Generalsekretär des Völkerbundes. Von da ab erlangt das Abkommen für jeden Teil neunzig Tage nach Eingang der Ratifikation oder der Beitrittserklärung Gültigkeit.

Gemäss den Bestimmungen von Artikel 18 der Völkerbundssatzung wird der Generalsekretär das vorliegende Abkommen am Tage seines Inkrafttretens eintragen.

lvlE/Art. 26

La presente Convenzione non entrerà in vigore se non dopo essere stata ratificata da cinque Potenze. La data della sua entrata in vigore sarà il novantesimo giorno da che il Segretario generale della Società delle Nazioni avrà ricevuto la quinta ratificazione. Ulteriormente, la presente Convenzione comincerà ad avere effetto, per quanto concerne ciascuna delle parti, novanta giorni dopo il ricevimento della ratificazione o della notificazione dell’adesione.

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 18 del Patto della Società delle Nazioni, il segretario generale registrerà la presente Convenzione il giorno della sua entrata in vigore.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.