Im Rahmen dieses Abkommens bezeichnet der Begriff «Film» unabhängig von Länge, Träger und Filmgattung (Spiel-, Animations-, Dokumentarfilm) alle Filme, die den für die Filmwirtschaft geltenden Bestimmungen der Parteien entsprechen und deren Erstaufführung im Kino stattfindet.
Ai fini del presente Accordo, il termine «opera cinematografica» designa opere cinematografiche di qualsiasi durata, su qualsiasi supporto e di qualsiasi genere (fiction, animazione, documentari) conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna delle due Parti, la cui prima diffusione avviene nelle sale cinematografiche.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.