(1) Jedes Koproduktionsunternehmen ist Mitinhaber der materiellen und immateriellen Elemente des Films.
(2) Das Material wird im gemeinsamen Namen der Koproduktionsunternehmen in einem gemeinsam bestimmten Labor hinterlegt.
(1) Ogni società di coproduzione è codetentrice degli elementi materiali e immateriali dell’opera cinematografica.
(2) Il materiale è depositato a nome di tutte le società di coproduzione in un laboratorio scelto di comune accordo.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.