L’Accordo è stipulato tra le seguenti Parti:
da un lato,
il Consiglio federale svizzero,
e dall’altro lato,
l’impresa comune ECSEL
(di seguito «IC ECSEL»1),
con sede nella Avenue de la Toison d’Or/Guldenvlieslaan 56–60, 1160 Bruxelles, rappresentata ai fini della firma del presente Accordo dal suo Direttore esecutivo Bert De Colvenaer.
Considerato che:
- 1)
- il Regolamento (UE) n. 561/2014 del Consiglio, del 6 maggio 20142, che istituisce l’impresa comune ECSEL (di seguito «Regolamento (UE) n. 561/2014 che istituisce l’IC ECSEL») prevede che l’impresa comune ECSEL eroghi aiuti finanziari ai partecipanti alle azioni indirette selezionati in seguito a inviti a presentare proposte aperti e concorrenziali;
- 2)
- il Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020»3 può essere attuato per mezzo di partenariati pubblico-privati nei quali tutti i partner interessati si impegnano a sostenere lo sviluppo e l’attuazione di attività di ricerca e innovazione;
- 3)
- le procedure di valutazione e selezione concernenti gli inviti a presentare proposte, come approvate dal Comitato delle autorità pubbliche di ECSEL, disciplinano le fasi seguite dall’IC ECSEL relativamente agli inviti a presentare proposte, alla valutazione e selezione delle proposte, all’assegnazione dei fondi pubblici relativa a questi inviti e alla conseguente stipula di convenzioni di sovvenzione con i beneficiari;
- 4)
- il Regolamento (UE) n. 561/2014 che istituisce l’IC ECSEL prevede che gli Stati partecipanti a ECSEL designino la o le autorità finanziatrici nazionali (di seguito «AFN») incaricate di adempiere i loro obblighi in relazione alle attività dell’IC ECSEL;
- 5)
- il Regolamento (UE) n. 561/2014 che istituisce l’IC ECSEL prevede che le modalità di cooperazione tra gli Stati partecipanti a ECSEL (di seguito «SPaE») e l’IC ECSEL siano stabilite mediante accordi amministrativi conclusi tra l’entità o le entità designate a tal fine dagli SPaE e l’IC ECSEL;
- 6)
- la Svizzera ha designato Innosuisse come autorità finanziatrice nazionale (AFN). La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione della Svizzera è responsabile di tutte le questioni riguardanti l’articolo 10 (Audit e indagini) del presente Accordo;
- 7)
- secondo l’articolo 17 paragrafo 2 dello statuto allegato al Regolamento (UE) n. 561/2014 che istituisce l’IC ECSEL, gli SPaE che non affidano all’IC ECSEL l’incarico di assegnare i loro contributi provvedono essi stessi a stipulare le proprie convenzioni di sovvenzione secondo una tempistica analoga a quella delle convenzioni di sovvenzione stipulate dall’IC ECSEL. La verifica dell’ammissibilità dei costi effettuata dall’IC ECSEL può essere utilizzata dall’AFN come parte della propria procedura di pagamento,
le Parti hanno convenuto quanto segue: