Das Auslieferungsbegehren muss immer auf diplomatischem Wege gestellt werden.
La domanda d’estradizione dovrà sempre essere fatta per via diplomatica.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.