Internationales Recht 0.3 Strafrecht - Rechtshilfe 0.35 Rechtshilfe und Auslieferung
Diritto internazionale 0.3 Diritto penale - Assistenza giudiziaria 0.35 Assistenza giudiziaria. Estradizione

0.351.964.1 Vertrag vom 21. April 1997 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Peru über Rechtshilfe in Strafsachen

0.351.964.1 Trattato di assistenza giudiziaria del 21 aprile 1997 in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Perù

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Art. 19 Umfang der Zeugenaussage im ersuchenden Staat

1.  Eine Person, die aufgrund einer Vorladung im ersuchenden Staat erscheint, darf nicht zu einer Zeugenaussage oder zur Herausgabe von Beweismitteln gezwungen werden, wenn ihr nach dem Recht einer der beiden Parteien ein Verweigerungsrecht zusteht.

2.  Die Artikel 8 und 10 Absätze 2 und 3 gelten sinngemäss.

Art. 23 Esecuzione della domanda

1.  Se la domanda non è conforme alle disposizioni del presente Trattato, l’Autorità centrale dello Stato richiesto ne dà avviso senza indugio all’Autorità centrale dello Stato richiedente e chiede una modifica o un complemento della domanda. È riservata l’adozione di misure provvisorie ai sensi dell’articolo 7.

2.  Se la domanda risulta conforme al Trattato, l’Autorità centrale dello Stato richiesto la trasmette immediatamente all’autorità competente.

3.  Eseguita la domanda, l’autorità competente trasmette all’Autorità centrale dello Stato richiesto la domanda come anche le informazioni e i mezzi di prova ottenuti. L’Autorità centrale si accerta che l’esecuzione sia completa e fedele e comunica i risultati all’Autorità centrale dello Stato richiedente.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.