1. Der ersuchende Staat darf erhaltene Auskünfte oder Beweismittel nicht ohne vorgängige Zustimmung der Zentralbehörde des ersuchten Staates für andere als die im Ersuchen aufgeführten Zwecke offenlegen oder verwenden.
2. Diese Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn:
1. Senza l’assenso preventivo dell’Autorità centrale dello Stato richiesto, lo Stato richiedente non può rivelare né utilizzare le informazioni o i mezzi di prova ricevuti per altri scopi che non siano quelli illustrati nella domanda.
2. L’assenso non è necessario, se:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.