Internationales Recht 0.3 Strafrecht - Rechtshilfe 0.35 Rechtshilfe und Auslieferung
Diritto internazionale 0.3 Diritto penale - Assistenza giudiziaria 0.35 Assistenza giudiziaria. Estradizione

0.351.926.3 Vertrag vom 27. Januar 2011 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Kolumbien über Rechtshilfe in Strafsachen

0.351.926.3 Trattato del 27 gennaio 2011 di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Colombia

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Art. 15 Beschränkte Verwendung von Auskünften, Schriftstücken und Gegenständen


1.  Die durch Rechtshilfe nach diesem Vertrag erlangten Auskünfte, Schriftstücke oder Gegenstände dürfen im ersuchenden Staat in Verfahren wegen Taten, bezüglich deren Rechtshilfe nicht zulässig ist, weder für Ermittlungen benützt noch als Beweismittel verwendet werden.

2.  Jede weitere Verwendung bedarf der Zustimmung des ersuchten Staates. Diese ist nicht erforderlich, wenn:

a)
die Tat, auf die sich das Ersuchen bezieht, einen anderen Straftatbestand darstellt, für den Rechtshilfe zulässig wäre;
b)
das ausländische Strafverfahren sich gegen andere Personen richtet, die an der strafbaren Handlung teilgenommen haben; oder
c)
das Material für eine Untersuchung oder ein Verfahren bezüglich der Leistung von Schadenersatz im Zusammenhang mit einem Verfahren verwendet wird, für das Rechtshilfe gewährt wurde.

Art. 16

1.  Lo Stato richiesto provvede alla notifica di atti procedurali e di decisioni giudiziarie che gli sono trasmessi a questo scopo dallo Stato richiedente.

2.  L’atto o la decisione possono essere notificati dallo Stato richiesto per semplice trasmissione al destinatario. Se lo Stato richiedente ne fa espressa domanda, lo Stato richiesto effettua la notifica in una delle forme previste dalla sua legislazione per documenti analoghi o in una forma speciale compatibile con la sua legislazione.

3.  La notifica è comprovata da una ricevuta datata e firmata dal destinatario oppure da una dichiarazione dello Stato richiesto accertante l’avvenuta notifica e riportante la rispettiva forma e data. L’uno o l’altro di questi documenti va trasmesso senza indugio allo Stato richiedente. Su domanda di quest’ultimo, lo Stato richiesto precisa se la notifica è stata effettuata conformemente alla sua legge. Se la notifica non ha luogo, lo Stato richiesto ne comunica i motivi senza indugio e per scritto allo Stato richiedente.

4.  La domanda di notifica di una citazione a comparire per una persona perseguita penalmente che si trova nello Stato richiesto deve pervenire all’Autorità centrale di detto Stato al più tardi 45 giorni civili prima della data stabilita per la comparizione.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.