Die Angehörigen des einen Vertragsstaates werden im andern unter denselben gesetzlichen Bedingungen und Voraussetzungen zum Armenrechte zugelassen wie die Angehörigen dieses Staates.
I cittadini d’uno degli Stati Contraenti saranno ammessi nell’Altro al beneficio del patrocinio gratuito, come gli stessi nazionali, conformandosi alla legislazione di questo Stato.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.