(1) Jeder Vertragsstaat kann dieses Übereinkommen durch eine beim Generalsekretär der Vereinten Nationen zu hinterlegende schriftliche Notifikation kündigen.
(2) Die Kündigung wird zwölf Monate nach dem Tag des Eingangs der in Absatz 1 vorgesehenen Notifikation wirksam.
1. Ogni Stato contraente avrà la facoltà di denunciare la presente convenzione mediante una notifica scritta depositata presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la data di ricevimento della notifica prevista al paragrafo 1).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.