Wer als Stagiaire zugelassen werden will, soll sich in erster Linie selbst eine Arbeitsstelle im anderen Land beschaffen. Die mit der Durchführung des Abkommens beauftragten Behörden (vgl. Art. 9) können die Stellensuche durch geeignete Massnahmen unterstützen.
Le persone che desiderano assumere un impiego di tirocinante dovranno, di norma, cercare di propria iniziativa un impiego nell’altro Paese. Le autorità incaricate dell’applicazione del presente Accordo (vedi art. 9) possono con misure adeguate assistere i tirocinanti nella ricerca di un posto di lavoro.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.