Die Kosten im Zusammenhang mit der Rückführung eines Staatsangehörigen der ersuchten Partei werden von der ersuchenden Partei getragen.
Le spese derivanti dal rimpatrio di un cittadino della Parte richiesta sono a carico della Parte richiedente.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.