Jede Partei kann, nachdem sie die andere Partei darüber informiert hat, die Anwendung dieses Abkommens aus Gründen der öffentlichen Ordnung, der nationalen Sicherheit oder der öffentlichen Gesundheit suspendieren. Die Suspendierung des Abkommens sowie deren Aufhebung werden wirksam, sobald bei der anderen Partei auf diplomatischem Weg eine Notifikation eingegangen ist.
Ciascuna delle Parti può, per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza nazionale o di salute pubblica e dopo avere informato l’altra Parte, sospendere l’applicazione del presente Accordo. La sospensione dell’Accordo e la sua revoca producono effetto al momento della ricezione dall’altra Parte di una notificazione per via diplomatica.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.