Una piattaforma per la trasmissione sicura (piattaforma di trasmissione) è riconosciuta se:
- a.1
- per la firma e il criptaggio applica chiavi crittografiche basate su certificati rilasciati da un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto (prestatore riconosciuto) secondo la legge del 18 marzo 20162 sulla firma elettronica (FiEle);
- b.3
- rilascia senza indugio una ricevuta, indicante il momento della ricezione di un atto scritto sulla piattaforma di trasmissione o il momento della consegna al destinatario; su tale ricevuta e sull’indicazione del momento della ricezione, confermato da un sistema marcatempo sincronizzato, va apposto un sigillo elettronico regolamentato (art. 2 lett. d FiEle);
- c.
- attesta quali documenti sono stati trasmessi;
- d.4
- protegge adeguatamente dall’accesso non autorizzato gli atti scritti, le citazioni, le decisioni, le sentenze e altre comunicazioni (comunicazioni); se la piattaforma di trasmissione si trova al di fuori dell’ambito protetto dell’autorità, gli atti scritti e le comunicazioni devono essere depositati sulla piattaforma di trasmissione in forma criptata ed essere leggibili soltanto dall’autorità e dal destinatario;
- e.
- garantisce il criptaggio conformemente agli standard tecnici dell’Amministrazione federale;
- f.
- è in grado di comunicare con le autorità federali conformemente agli standard tecnici dell’Amministrazione federale in materia di trasmissione sicura;
- g.
- garantisce la comunicazione con le altre piattaforme di trasmissione riconosciute e mette a disposizione gratuitamente funzioni di interoperabilità ed elenchi di partecipanti.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. II 6 dell’O del 23 nov. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4667).
2 RS 943.03
3 Nuovo testo giusta l’all. n. II 6 dell’O del 23 nov. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4667).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3451).