1 Das Zwangsmassnahmengericht entscheidet unverzüglich, spätestens aber innert 48 Stunden nach Eingang des Antrags.
2 Es eröffnet seinen Entscheid der Staatsanwaltschaft, der beschuldigten Person und ihrer Verteidigung unverzüglich mündlich oder, falls sie abwesend sind, schriftlich. Anschliessend stellt es ihnen eine kurze schriftliche Begründung zu.
3 Ordnet es die Untersuchungshaft an, so weist es die beschuldigte Person darauf hin, dass sie jederzeit ein Haftentlassungsgesuch stellen kann.
4 Es kann in seinem Entscheid:
5 Ordnet es die Untersuchungshaft nicht an, so wird die beschuldigte Person unverzüglich freigelassen.
1 Il giudice dei provvedimenti coercitivi decide senza indugio, ma al più tardi entro 48 ore da quando ha ricevuto la proposta del pubblico ministero.
2 Il giudice dei provvedimenti coercitivi comunica senza indugio la sua decisione al pubblico ministero, all’imputato e al suo difensore oralmente oppure, se questi sono assenti, per scritto. In seguito fa loro pervenire una succinta motivazione scritta.
3 Se ordina la carcerazione preventiva, il giudice dei provvedimenti coercitivi rende attento l’imputato che può in ogni tempo presentare una domanda di scarcerazione.
4 Nella sua decisione il giudice dei provvedimenti coercitivi può:
5 Se il giudice dei provvedimenti coercitivi non dispone la carcerazione preventiva, l’imputato è rilasciato senza indugio.