1 Le citazioni del pubblico ministero, dell’autorità penale delle contravvenzioni e delle autorità giudicanti sono emesse per scritto.
2 Le citazioni contengono:
- a.
- la designazione dell’autorità penale citante e delle persone che compiranno l’atto procedurale;
- b.
- la designazione del citato e della veste in cui è chiamato a partecipare all’atto procedurale;
- c.
- il motivo della citazione, sempre che lo scopo dell’istruzione non imponga di sottacerlo;
- d.
- il luogo, la data e l’ora della comparizione;
- e.
- l’ingiunzione di comparire personalmente;
- f.
- l’indicazione delle conseguenze giuridiche di un’assenza ingiustificata;
- g.
- la data della citazione;
- h.
- la firma del citante.