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Art. 1 Necessità
Art. 2 Capacità e conoscenze necessarie e loro attestazione
Art. 3
Art. 4 Diplomi rilasciati da scuole e istituti di formazione professionale
Art. 51
Art. 6 Autorizzazioni speciali equiparate
Art. 7 Esperienza professionale sufficiente
Art. 8 Riconoscimento limitato
Art. 8a1Rifiuto del riconoscimento
Art. 9 Ente responsabile
Art. 10 Organi d’esame
Art. 11 UFSP
Art. 12 Commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali
Art. 13
Art. 141
Art. 151
Art. 16 Entrata in vigore
1 Oggetto

Il presente regolamento definisce l’organizzazione degli esami tecnici (esami) per il conseguimento dell’autorizzazione speciale che abilita alla lotta antiparassitaria in generale, i diritti e gli obblighi dei candidati nonché i compiti dell’ente responsabile e degli organi d’esame in relazione all’organizzazione e allo svolgimento degli esami.

2 Svolgimento

Gli esami sono svolti dagli organi d’esame.

3 Periodicità e lingua

L’ente responsabile provvede affinché, all’occorrenza, si tengano esami in tedesco, francese o italiano.

4 Pubblicazione

L’ente responsabile rende note le date degli esami in modo appropriato almeno tre mesi prima del loro svolgimento.

5 Iscrizione

1 Chi intende prendere parte a un esame deve annunciarsi per scritto o elettronicamente al più tardi due mesi prima e deve versare la tassa al più tardi un mese prima dell’esame.

2 Ai candidati è comunicato entro due settimane dopo la scadenza del termine d’iscrizione se l’esame ha luogo. Assieme a questa comunicazione è inviato loro il regolamento concernente gli esami tecnici.

6 Tassa

1 La tassa d’esame deve essere tale da non superare i costi. La tassa deve essere ragionevolmente proporzionale all’offerta d’esame.

2 In casi fondati, la tassa può essere totalmente o parzialmente restituita.

7 Forma e durata

1 L’esame consiste in una parte teorica e in una parte pratica.

2 La parte teorica può essere svolta in forma scritta o orale, oppure in parte scritta e in parte orale.

3 La durata complessiva dell’esame è al minimo di due ore e al massimo di dieci ore.

8 Mezzi ausiliari ammessi

L’organo d’esame rende noti tempestivamente i mezzi ausiliari ammessi all’esame.

9 Svolgimento degli esami orali

Gli esami orali devono essere svolti, valutati e verbalizzati da due esaminatori.

10 Valutazione

1 Gli esaminatori valutano il risultato ottenuto in ogni singola materia di esame mediante note intere o mezze note dal 6 all’1. La nota più alta è 6, quella più bassa 1.

2 L’esame è considerato superato se la nota media raggiunta è almeno 4,0.

3 Gli esami scritti superati di stretta misura o ritenuti insufficienti devono essere valutati da un secondo esaminatore.

11 Esclusione

1 L’organo d’esame esclude dall’esame in corso i candidati che in una delle materie d’esame utilizzano mezzi ausiliari non ammessi o tentano di ingannare gli esaminatori.

2 In tal caso, l’esame è considerato non superato.

12 Rilascio dell’autorizzazione speciale

Dopo il superamento dell’esame, alla persona esaminata è rilasciata un’autorizzazione speciale.

13 Diritto di consultazione
Ceci n'est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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