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Traduzione1
(Stato 22 aprile 2015)
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo,
vista la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali3, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di seguito denominata «la Convenzione»);
Visto il Protocollo n. 11 alla Convenzione, che ristruttura il meccanismo di controllo istituito dalla Convenzione4, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 (di seguito denominato «Protocollo n. 11 alla Convenzione») e che istituisce una Corte permanente europea dei diritti dell'uomo (di seguito denominata «la Corte») in sostituzione della Commissione e della Corte europea dei diritti dell'uomo;
Visto inoltre l'articolo 51 della Convenzione che specifica che i giudici, durante l'esercizio delle loro funzioni, godono dei privilegi e delle immunità previsti nell'articolo 40 dello Statuto del Consiglio d'Europa e dagli accordi conclusi in virtù di detto articolo;
Ricordando l'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa5 firmato a Parigi il 2 settembre 1949 (di seguito denominato «l'Accordo generale») e il suo Secondo6, Quarto7 e Quinto8 Protocollo;
Considerando l'opportunità di un nuovo Protocollo all'Accordo generale per concedere privilegi e immunità ai giudici della Corte;
hanno convenuto quanto segue: