1 Se una legge federale lo prevede, i Cantoni sottopongono alla Confederazione le loro leggi ed ordinanze per approvazione; l’approvazione è condizione di validità.
2 Nei casi non controversi l’approvazione è data dai dipartimenti.
3 Nei casi controversi decide il Consiglio federale. Esso può approvare anche con riserva.
1 Originario art. 62, poi art 61a. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 2005, in vigore dal 1° giu. 2006 (RU 2006 1265; FF 2004 6299).