L’application des effets accessoires de la condamnation (art. 96, let. b, EIMP) n’est pas exclue pour le seul motif que, selon le droit suisse, ces effets ne peuvent être adoptés qu’à titre de mesures administratives.
L’applicazione in Svizzera di un effetto penale accessorio (art. 96 lett. b della legge) non è inammissibile per il solo fatto che, giusta il diritto svizzero, esso può essere ordinato soltanto a titolo di provvedimento amministrativo.