Ai fini della presente Convenzione:
- a)
- L’espressione «Stato di lancio» designa:
- i)
- uno Stato che procede o fa procedere al lancio di un oggetto spaziale;
- ii)
- uno Stato il cui territorio o i cui impianti servono al lancio di un oggetto spaziale;
- b)
- L’espressione «oggetto spaziale» designa pure gli elementi costitutivi di un oggetto spaziale, nonché il suo vettore e gli stadi del medesimo;
- c)
- L’espressione «Stato d’immatricolazione» designa uno Stato di lancio sul cui registro un oggetto spaziale sia iscritto giusta l’articolo II.