A termini della presente Convenzione, l’espressione:
- 1.
- «Controllo» indica l’applicazione di tutte le norme di legge, regolamentari e amministrative dei due Paesi che regolano il passaggio della frontiera da parte delle persone, nonchè l’entrata, l’uscita e il transito di merci (inclusi anche i veicoli) e di altri beni.
- 2.
- «Stato di soggiorno» indica lo Stato sul cui territorio si effettua il controllo dell’altro Stato.
- 3.
- «Stato limitrofo» indica l’altro Stato.
- 4.
- «Zona» indica la parte del territorio dello Stato di soggiorno nella quale gli agenti dello Stato limitrofo sono abilitati a effettuare il controllo.
- 5.
- «Agenti» indica le persone appartenenti alle amministrazioni incaricate del controllo e che esercitano le loro funzioni negli uffici a controlli nazionali abbinati o nei veicoli in corso di viaggio.
- 6.
- Uffici» indica gli uffici a controlli nazionali abbinati.