Ai fini della presente convenzione:
- a)
- il termine «rimunerazione» comprende il salario o trattamento ordinario, di base o minimo, e tutti gli altri profitti, pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell’impiego di quest’ultimo;
- b)
- la locuzione «parità di rimunerazione, per lavoro uguale, fra manodopera maschile e femminile» si riferisce alle aliquote di rimunerazione, stabilite senza discriminazioni fondate sul sesso.