Per l’applicazione del presente accordo e del suo allegato, salvo disposizione esplicita contraria:
- a.
- con l’espressione «autorità aeronautica» s’intendono:
- per quanto concerne la Svizzera
- il Dipartimento federale delle poste e delle ferrovie, Ufficio aeronautico federale1, oppure qualsiasi persona od organizzazione competente ad assumere le funzioni attualmente esercitate da detto Dipartimento;
- per quanto concerne il Lussemburgo
- il Ministero dei trasporti, Aeronautica civile, oppure qualsiasi persona od organizzazione competente ad assumere le funzioni attualmente esercitate da detto Ministero;
- b.
- con l’espressione «impresa designata» s’intende l’impresa di trasporti aerei che una Parte contraente notifica all’autorità aeronautica dell’altra Parte contraente come designata, in conformità degli articoli 1 e 2 del presente accordo, per l’esercizio dei servizi aerei indicati nella notificazione;
- c.
- la parola «territorio» corrisponde alla definizione che ne è data nell’articolo 2 della Convenzione concernente la navigazione aerea civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 19442;
- d.
- le espressioni dell’articolo 96, lettere a, b e d, della Convenzione concernente la navigazione aerea civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 19443, hanno il senso che loro è dato in detto articolo.
Fatto a Berna, il 9 aprile 1951, in doppio esemplare, in lingua francese.
1 Oggi: «Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni-cazioni, Ufficio federale dell’aviazione civile».
2 RS 0.748.0
3 RS 0.748.0