In ciascuno dei paesi dell’Unione non saranno considerati come lesivi dei diritti del brevettato:
- 1.
- l’uso, a bordo delle navi degli altri paesi dell’Unione, dei mezzi che sono oggetto del suo brevetto nel corpo della nave, delle macchine, attrezzi, apparecchi ed altri accessori, quando queste navi penetreranno temporaneamente o accidentalmente nelle acque del paese, purché questi mezzi vi siano impiegati esclusivamente per i bisogni della nave;
- 2.
- l’uso dei mezzi brevettati nella costruzione o nel funzionamento degli apparecchi di locomozione aerea o terrestre degli altri paesi dell’Unione o degli accessori di questi apparecchi, quando questi ultimi penetreranno temporaneamente o accidentalmente in quel paese.