1 I Cantoni sono incaricati di vigilare all’esecuzione della presente legge; essi designano gli organi d’esecuzione.
2 Il Consiglio federale esercita l’alta vigilanza. Può chiedere ai Cantoni dei rapporti sull’esecuzione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei. Publikationsverordnung, PublV. Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.