La presente Convenzione sarà ratificata.
- a)
- Ciascun Governo non appena sarà disposto a fare il deposito delle ratificazioni ne informerà il Governo francese. Allorchè sette Governi si saranno dichiarati disposti a fare il deposito, sarà proceduto al deposito menzionato e ciò nel corso del mese che segue il ricevimento dell’ultima dichiarazione da parte del Governo francese e nel giorno fissato da detto Governo.
- b)
- Le ratificazioni saranno depositate negli archivi del Governo francese.
- c)
- Il deposito delle ratificazioni sarà constatato con un processo verbale firmato dai rappresentanti dei paesi che vi prendono parte e dal ministro degli affari esteri della Repubblica francese.
- d)
- I Governi dei paesi firmatari che non saranno stati in grado di depositare i documenti di ratificazione nelle condizioni prescritte alla lett. a del presente articolo, potranno farlo ulteriormente per mezzo di notificazione scritta indirizzata al Governo della Repubblica francese e accompagnata dal documento di ratificazione.
- e)
- Copia certificata conforme del processo verbale relativo al primo deposito di ratificazione e delle notificazioni menzionate nel capoverso precedente sarà immediatamente rimessa ai Governi che hanno firmato la presente Convenzione o vi hanno aderito, per cura del Governo francese e per via diplomatica. Nel caso previsto nel capoverso precedente, il Governo francese farà nello stesso tempo conoscere la data alla quale avrà ricevuto la notificazione.