Per quanto concerne gli introiti delle strade ferrate, le disposizioni da prevedere in detti accordi sono precipuamente le seguenti:
- a)
- regole relative al diritto di ogni amministrazione di riscuotere la parte che le spetta sul credito della strada ferrata;
- b)
- regole relative alla responsabilità dell’amministrazione che ha omesso di eseguire un incasso di sua incombenza;
- c)
- disposizioni da prendere per assicurare l’esattezza della contabilità, allorché delle amministrazioni affidano ad altre l’incarico di tenere detta contabilità;
- d)
- disposizioni relative ai rendiconti finanziari fra amministrazioni, aventi per effetto di ridurre nella misura del possibile i movimenti di fondi occorrenti per questi rendiconti.