L’estradizione non sarà consentita:
- a.
- per i delitti politici o per i fatti connessi con delitti politici;
- b.
- se il delitto è stato commesso nel territorio dello Stato richiesto;
- c.
- se la domanda di estradizione è motivata dal medesimo crimine o delitto che quello per il quale l’indivaiduo reclamato è stato giudicato, condannato o assolto nel paese richiesto;
- d.
- se, conformemente alla legge dello Stato richiedente o dello Stato richiesto, la pena o l’azione penale concernente l’ultimo atto oggetto di procedimento o di condanna era prescritta prima della presentazione della domanda di arresto o di estradizione dell’indivaiduo reclamato allo Stato richiesto.