La Conferenza riconosce l’obbligo solenne per l’Organizzazione internazionale del Lavoro di favorire l’attuazione, nelle varie nazioni del mondo, di programmi che si propongono di conseguire:
- a)
- l’occupazione totale ed il miglioramento delle condizioni di vita;
- b)
- l’impiego degli operai in lavori che procurino loro la soddisfazione di provare tutta la loro abilità e le loro cognizioni professionali e di contribuire nella maggiore misura possibile al benessere comune;
- c)
- l’attuazione di questo scopo, creando, mediante garanzie adeguate per tutti gli interessati, possibilità di formazione ed istituendo mezzi atti a facilitare il trasferimento di lavoratori, comprese le migrazioni di mano d’opera e di coloni;
- d)
- un regolamento dei salari e dei guadagni, della durata del lavoro e delle altre condizioni di lavoro, che dia a tutti la possibilità di equamente godere i frutti del progresso, e garantisca a coloro che hanno bisogno di siffatta protezione il salario minimo indispensabile per vivere;
- e)
- il riconoscimento effettivo del diritto di procedere a trattative collettive e la cooperazione tra i datori di lavoro e la mano d’opera, allo scopo di migliorare continuamente l’organizzazione della produzione, come pure la collaborazione del lavoratori e dei datori di lavoro nell’elaborazione e nell’applicazione della politica sociale ed economica;
- f)
- l’estensione delle misure di sicurezza sociale, per potere garantire a tutti coloro che hanno bisogno di siffatta protezione, un reddito base, come pure cure mediche complete;
- g)
- una protezione adeguata della vita e della salute dei lavoratori in ogni campo d’attività;
- h)
- la protezione dell’infanzia e della maternità;
- i)
- l’introduzione di condizioni soddisfacenti, alimentari e di alloggio, come pure l’istituzione di sufficienti possibilità ricreative e culturali;
- j)
- la garanzia di possibilità eguali nel campo dell’educazione e della formazione professionale.