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II.
IV.

III.

La Conferenza riconosce l’obbligo solenne per l’Organizzazione internazionale del Lavoro di favorire l’attuazione, nelle varie nazioni del mondo, di programmi che si propongono di conseguire:

a)
l’occupazione totale ed il miglioramento delle condizioni di vita;
b)
l’impiego degli operai in lavori che procurino loro la soddisfazione di provare tutta la loro abilità e le loro cognizioni professionali e di contribuire nella maggiore misura possibile al benessere comune;
c)
l’attuazione di questo scopo, creando, mediante garanzie adeguate per tutti gli interessati, possibilità di formazione ed istituendo mezzi atti a facilitare il trasferimento di lavoratori, comprese le migrazioni di mano d’opera e di coloni;
d)
un regolamento dei salari e dei guadagni, della durata del lavoro e delle altre condizioni di lavoro, che dia a tutti la possibilità di equamente godere i frutti del progresso, e garantisca a coloro che hanno bisogno di siffatta protezione il salario minimo indispensabile per vivere;
e)
il riconoscimento effettivo del diritto di procedere a trattative collettive e la cooperazione tra i datori di lavoro e la mano d’opera, allo scopo di migliorare continuamente l’organizzazione della produzione, come pure la collaborazione del lavoratori e dei datori di lavoro nell’elaborazione e nell’applicazione della politica sociale ed economica;
f)
l’estensione delle misure di sicurezza sociale, per potere garantire a tutti coloro che hanno bisogno di siffatta protezione, un reddito base, come pure cure mediche complete;
g)
una protezione adeguata della vita e della salute dei lavoratori in ogni campo d’attività;
h)
la protezione dell’infanzia e della maternità;
i)
l’introduzione di condizioni soddisfacenti, alimentari e di alloggio, come pure l’istituzione di sufficienti possibilità ricreative e culturali;
j)
la garanzia di possibilità eguali nel campo dell’educazione e della formazione professionale.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n'est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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