Convinta che l’esperienza ha pienamente dimostrato la fondatezza della dichiarazione contenuta nella Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, secondo la quale una pace durevole può essere fondata unicamente sulla giustizia sociale, la conferenza afferma che:
- a)
- tutti gli uomini, qualunque sia la loro razza, la loro confessione od il loro sesso, hanno il diritto di aspirare al loro progresso materiale ed al loro sviluppo spirituale nella libertà e nella dignità, nella sicurezza economica e con eguali possibilità per tutti;
- b)
- l’attuazione delle condizioni che permetteranno di giungere a questo risultato deve costituire il fine essenziale di ogni politica nazionale ed internazionale;
- c)
- tutti i programmi d’azione e tutte le misure prese nel campo nazionale ed internazionale, in particolare nel campo economico e finanziario, devono essere valutati in base a questo principio ed accettati solo in quanto appaiono atti a favorire, e non a intralciare, il raggiungimento di questo fine fondamentale;
- d)
- spetta all’Organizzazione internazionale del Lavoro esaminare mirando a questo fine fondamentale tutti i programmi d’azione e tutte le misure di carattere economico o finanziario d’importanza internazionale;
- e)
- nel compimento dei compiti che le sono affidati l’Organizzazione internazionale del Lavoro può, dopo avere tenuto conto di tutti i fattori economici e finanziari determinati, includere nelle sue decisioni e raccomandazioni ogni altra disposizione che reputi opportuna.