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Art. 45 a 471I.
Art. 48 II. Disposizioni finali

II. Disposizioni finali

1 Le disposizioni degli articoli 45 a 47 del presente regolamento entrano in vigore il 10 novembre 1917, tutte le altre il 1° maggio 1918.

2 A far tempo dal 1° maggio 1918 cesseranno di aver vigore segnatamente il regolamento del 25 aprile 19111 concernente il pegno sul bestiame ed il decreto del Consiglio federale del 24 aprile 19142 sul rilascio delle fedi di sanità pel bestiame impegnato.


1 [RU 27 269]
2 [RU 30 159]


RU 33 962 e CS 2 658


1 RS 2102 RS 281.13 Abrogato dal n. 1 dell’all. all’O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).4 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 6 set. 1957, in vigore dal 1° gen. 1958 (RU 1957 709).

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