I. Costituzione di diritti di pegno sul bestiame
A garanzia dei crediti menzionati nell’articolo 885 del Codice civile svizzero1 può essere costituito un diritto di pegno sul bestiame, senza trasferimento del possesso, mediante iscrizione nel registro per il pegno sul bestiame.
I. Pfandbestellung an Vieh
Zur Sicherung der in Artikel 885 des Zivilgesetzbuches1 genannten Forderungen kann ein Pfandrecht an Vieh ohne Übertragung des Besitzes durch Eintragung in das Verschreibungsprotokoll bestellt werden.