F. Contenuto della concessione
I. Disposizioni obbligatorie
Ciascun atto di concessione deve indicare:
- a.
- la persona del concessionario;
- b.
- la portata del diritto d’utilizzazione concesso, con indicazione del deflusso utile e della portata di dotazione al secondo, come pure del modo d’utilizzazione;
- c.
- per le derivazioni e accumulazioni, il deflusso residuale da mantenere al secondo, il luogo e il modo di registrazione;
- d.
- altre condizioni e oneri, basati su altre leggi federali;
- e.
- la durata della concessione;
- f.
- le prestazioni economiche imposte al concessionario, come il canone annuo, la tassa sugli impianti di pompaggio, come pure sulla fornitura d’acqua o d’energia elettrica, e altre prestazioni risultanti dall’utilizzazione della forza idrica in virtù di prescrizioni speciali;
- g.
- la partecipazione del concessionario alla manutenzione e alla correzione del corso d’acqua;
- h.
- i termini per l’inizio dei lavori di costruzione e per l’apertura dell’esercizio;
- i.
- gli eventuali diritti di riversione e di riscatto;
- k.
- il futuro degli impianti al termine della concessione;
- l.
- il futuro di eventuali prestazioni d’indennità dovute ad altri concessionari al termine della loro concessione.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903).