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Art. 33 B. Rapporti degli utenti fra loro / I. Obblighi reciproci / b. Obbligo di contributo
Art. 35 B. Rapporti degli utenti fra loro / II. Costituzione di società / 1. Volontaria / b. Diritto all’ammissione

Art. 34 B. Rapporti degli utenti fra loro / II. Costituzione di società / 1. Volontaria / a. Fondazione

II. Costituzione di società

1. Volontaria

a. Fondazione

Gli utenti di un corso d’acqua o di una sezione di corso d’acqua possono costituirsi in società cooperativa per la costruzione di opere destinate a produrre o ad aumentare la forza.

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei. Publikationsverordnung, PublV.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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