Fra gli oggetti enumerati all’articolo 1, il Cantone di Zurigo cede gratuitamente alla Confederazione Svizzera:
- 1.
- L’area indicata sotto l’articolo 1 numero 1 lettera a ad eccezione dell’area occupata dall’ala dell’Università (superficie m2 3312) e di una quarta parte dell’area su cui sorge l’Istituto cantonale di chimica (superficie m2 1344).
- 2.
- L’edifizio principale del Politecnico.
- 3.
- L’area descritta all’articolo 1 numero 1 lettera b.
- Su quest’area non possono essere inalzate costruzioni. La Confederazione Svizzera ha l’obbligo di conservare nella sua forma attuale la parte occupata dai giardini pubblici e di curarne la manutenzione.
- Ove peraltro il Cantone o la città avesse bisogno di una parte di quest’area per la costruzione di strade pubbliche già esistenti, la Confederazione è tenuta a cedergliela gratuitamente.
- Il Cantone e la città di Zurigo prendono impegno di provvedere affinchè non si costruiscano fabbriche sul terreno che confina a ovest colla detta area, per non togliere la libera vista all’edifizio principale.
- 4.
- L’area della scuola d’agricoltura e silvicoltura del Politecnico coi fabbricati che vi sorgono sopra.
- 5.
- La mobilia indicata all’articolo 1 numero 3.