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Art. 15c11 Le linee (50 Hz) della rete di distribuzione con una tensione nominale inferiore a 220 kV devono essere posate come cavi interrati, sempre che ciò sia possibile da un punto di vista tecnico-operativo, l’accesso sia garantito in ogni momento nei termini usuali e i costi complessivi non superino di un determinato fattore (fattore dei costi aggiuntivi) i costi complessivi derivanti dalla realizzazione di una linea aerea.
Art. 15e

Art. 15d1

1 L’approvvigionamento di energia elettrica costituisce un interesse nazionale.

2 Gli impianti della rete di trasporto costituiscono un interesse nazionale, in particolare ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 1° luglio 19662 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN).

3 Il Consiglio federale può attribuire un interesse nazionale anche a singole linee che non appartengono alla rete di trasporto ma che hanno una tensione d’esercizio nominale superiore a 36 kV, qualora esse siano assolutamente necessarie per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di singole regioni del Paese o di infrastrutture di rilevanza nazionale o colleghino impianti di produzione di interesse nazionale.

4 Quando l’autorità competente per l’approvazione dei piani di cui all’articolo 16 capoverso 2 decide in merito all’autorizzazione di un progetto relativo a un impianto di cui al capoverso 2 o 3, nella ponderazione degli interessi in causa l’interesse nazionale alla realizzazione di detto progetto è considerato equivalente ad altri interessi nazionali. Nel caso in cui il progetto riguardi un oggetto iscritto in un inventario di cui all’articolo 5 LPN, si può ipotizzare una deroga al principio secondo il quale un oggetto dev’essere conservato intatto.


1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393).
2 RS 451

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Art. 15c1
Art. 15e

Art. 15d1

1 Die Versorgung mit elektrischer Energie ist von nationalem Interesse.

2 Die Anlagen des Übertragungsnetzes sind von nationalem Interesse, insbesondere im Sinne von Artikel 6 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 1. Juli 19662 über den Natur- und Heimatschutz (NHG).

3 Der Bundesrat kann einzelnen Leitungen, die nicht zum Übertragungsnetz gehören, aber mit einer Nennspannung von über 36 kV betrieben werden, ebenfalls nationales Interesse beimessen, wenn sie für die Gewährleistung der Versorgungssicherheit einzelner Landesteile oder national bedeutender Infrastrukturen zwingend erforderlich sind oder Produktionsanlagen von nationalem Interesse anschliessen.

4 Hat die Genehmigungsbehörde nach Artikel 16 Absatz 2 über die Bewilligung eines Vorhabens, das eine Anlage nach Absatz 2 oder 3 betrifft, zu entscheiden, so ist das nationale Interesse an der Realisierung dieser Vorhaben bei der Interessenabwägung als gleichrangig zu betrachten mit anderen nationalen Interessen. Betrifft das Vorhaben ein Objekt, das in einem Inventar nach Artikel 5 NHG aufgeführt ist, darf ein Abweichen von der ungeschmälerten Erhaltung in Erwägung gezogen werden.


1 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 15. Dez. 2017 über den Um- und Ausbau der Stromnetze, in Kraft seit 1. Juni 2019 (AS 2019 1349; BBl 2016 3865).
2 SR 451

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