Le compagnie o amministrazioni che hanno l’esercizio della ferrovia, dovranno, pel servizio delle poste tra e nelle stazioni di confine, adempiere gli obblighi qui appresso indicati, cioè:
- 1.
- con ogni treno per persone trasportare gratuitamente le vetture della posta dei due Governi, col loro materiale di servizio, le lettere e gli impiegati addetti al servizio;
- 2.
- trasportare gratuitamente, ove i due Governi non facciano uso della facoltà detta nel paragrafo precedente, le valigie della posta e i conduttori che le accompagnano, in uno o due compartimenti di una vettura ordinaria di seconda classe;
- 3.
- accordare agli impiegati dell’amministrazio ne postale il libero accesso alle vetture destinate al servizio della posta, lasciando loro la libertà di prendere e di rimettere le lettere e i pacchi;
- 4.
- mettere a disposizione delle amministrazioni postali dei due Stati, nelle stazioni a ciò designate, uno spazio su cui poter erigere edifizi o tettoie necessarie pel servizio della posta, il cui prezzo dì locazione sarà fissato o con accordo bonale o a detta d’esperti;
- 5.
- stabilire, per quanto potrà farsi, tra l’esercizio della ferrovia e il servizio del trasporto delle lettere, quella conformità che sarà dai due Governi giudicata necessaria per ottenere un trasporto il più regolare e il più pronto possibile.
Le amministrazioni delle poste dei due Stati si intenderanno fra loro in quanto al profittare della ferrovia per il servizio postale tra le stazioni di confine.