954.1 Lescha federala dals 15 da zercladur 2018 davart ils instituts da finanzas (Lescha davart ils instituts da finanzas, LIFin)

954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi)

Art. 45 Chapital minimal e garanzias

1 Las chasas da vaglias ston disponer dal chapital minimal pretendì. Quel sto esser pajà en cumplettamain.

2 La FINMA po permetter a chasas da vaglias en furma da societads da persunas da prestar garanzias commensuradas empè dal chapital minimal.

3 Il Cussegl federal regla l’autezza dal chapital minimal e da las garanzias.

Art. 45 Capitale minimo e garanzie

1 La società di intermediazione mobiliare deve disporre del capitale minimo richiesto. Quest’ultimo deve essere integralmente liberato.

2 La FINMA può autorizzare la società di intermediazione mobiliare che riveste la forma di società di persone a fornire adeguate garanzie al posto del capitale minimo.

3 Il Consiglio federale stabilisce l’importo del capitale minimo e delle garanzie.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.