954.1 Lescha federala dals 15 da zercladur 2018 davart ils instituts da finanzas (Lescha davart ils instituts da finanzas, LIFin)

954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi)

Art. 33 Furma giuridica ed organisaziun

1 La direcziun da fonds sto esser ina societad anonima che ha sia sedia e sia administraziun principala en Svizra.

2 Il chapital d’aczias sto esser dividì en aczias al num.

3 Las persunas responsablas per la direcziun da fonds e da la banca da deposit ston mintgamai esser independentas da l’autra societad.

4 La finamira principala da la direcziun da fonds è la gestiun da fonds; quella consista da l’offerta da quotas dal fond d’investiziun, da sia direcziun e da sia administraziun.

Art. 33 Forma giuridica e organizzazione

1 La direzione del fondo è una società anonima con sede e amministrazione principale in Svizzera.

2 Il capitale azionario è suddiviso in azioni nominative.

3 Le persone responsabili della direzione del fondo e della banca depositaria sono reciprocamente indipendenti.

4 Lo scopo principale della direzione del fondo è l’esercizio dell’attività del fondo di investimento; essa consiste nell’offerta di quote del fondo di investimento, nella sua direzione e nella sua amministrazione.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.