1 L’administratur da facultads collectivas garantescha l’administraziun dal portfolio ed il management da las ristgas per las valurs da facultad confidadas ad el.
2 Ultra da quai dastga l’administratur da facultads collectivas pratitgar en spezial la gestiun da fonds per investiziuns collectivas da chapital estras. Sch’il dretg ester pretenda ina cunvegna davart la collavuraziun e davart il barat d’infurmaziuns tranter la FINMA e las autoritads da surveglianza estras ch’èn relevantas per la gestiun da fonds, dastga el pratitgar questa gestiun mo, sch’ina tala cunvegna è vegnida concludida.
3 L’administratur da facultads collectivas po exequir supplementarmain activitads administrativas en il rom da questas incumbensas.
1 Il gestore di patrimoni collettivi garantisce la gestione del portafoglio e la gestione dei rischi per i valori patrimoniali che gli sono affidati.
2 Il gestore di patrimoni collettivi può inoltre esercitare in particolare l’attività del fondo per investimenti collettivi di capitale esteri. Se il diritto estero richiede la conclusione di un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni tra la FINMA e le autorità estere di vigilanza rilevanti per l’attività del fondo, il gestore di patrimoni collettivi può esercitare tale attività soltanto se è stato concluso un simile accordo.
3 Il gestore di patrimoni collettivi può inoltre esercitare attività amministrative nell’ambito di questi compiti.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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