954.1 Lescha federala dals 15 da zercladur 2018 davart ils instituts da finanzas (Lescha davart ils instituts da finanzas, LIFin)

954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi)

Art. 15 Fatschenta a l’exteriur

In institut da finanzas fa in’annunzia a la FINMA avant ch’el:

a.
installescha, acquista u serra a l’exteriur ina filiala, ina succursala u ina represchentanza;
b.
acquista u smetta ina participaziun qualifitgada vi d’ina societad estra.

Art. 15 Attività all’estero

L’istituto finanziario effettua una comunicazione alla FINMA prima di:

a.
istituire, acquistare o cedere una filiale, una succursale o una rappresentanza all’estero;
b.
acquistare o cedere una partecipazione qualificata in una società estera.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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