935.51 Lescha federala dals 29 da settember 2017 davart gieus per daners (Lescha da gieus per daners, LGD)

935.51 Legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro (LGD)

Art. 4 Permissiun u concessiun

Tgi che vul realisar gieus per daners, dovra ina permissiun u ina concessiun. La permissiun u la concessiun vala mo en Svizra.

Art. 4 Autorizzazione o concessione

Per lo svolgimento di giochi in denaro è necessaria un’autorizzazione o una concessione. L’autorizzazione e la concessione sono valide soltanto in Svizzera.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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