Ils chantuns procuran ch’i na vegnian betg derasadas epidemias d’animals tras la repopulaziun cun peschs u cun giombers.
22 Integrà tras la cifra I da l’O dals 30 d’avust 2006, en vigur dapi il 1. da schan. 2007 (AS 2006 3951).
I Cantoni provvedono affinché il ripopolamento con pesci o gamberi non contribuisca alla diffusione di epizoozie.
22 Introdotto dal n. I dell’O del 30 ago. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3951).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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